STATUTO 2022

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “M.E.A.”

Art. 1 – Costituzione

  1. È costituita fra le ex allieve del Collegio universitario “Marianum” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, d’ora in poi U.C.S.C, l’Associazione Culturale denominata M.E.A. (Marianum Ex Allieve) in memoria della Direttrice Mea Tabanelli, in conformità alle norme dettate dal Codice civile negli artt. 36 ss.

 

Art. 2 – Sede

  1. L’Associazione ha sede in Milano, presso il Collegio “Marianum”, attualmente alla via San Vittore, 18; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
  2. Con specifica delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferita la sede legale nel medesimo Comune e potranno essere istituite delegazioni o uffici nelle località in cui l’Associazione svolge le attività funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

 

 

Art. 3 – Scopi

  1. L’Associazione, la cui durata è illimitata, non ha fini di lucro, si ispira ai principi dell’Università Cattolica e persegue le seguenti finalità:

 

  • contribuire a tener vivo il prezioso patrimonio di valori ricevuti negli anni del Collegio;
  • favorire i rapporti di amicizia tra allievi-allieve ed ex allievi-ex allieve dei Collegi dell’U.C.S.C;
  • promuovere occasioni di confronto sulle iniziative culturali dell’U.C.S.C., e su diverse esperienze culturali e religiose con persone e associazioni appartenenti a differenti contesti;
  • istituire e mantenere rapporti con Associazioni similari in Italia e all’estero;
  • svolgere attività culturali e ricreative, nonché di carattere educativo, e di promozione sociale;
  • svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

 

Art. 4 – Attività

  1. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività il cui elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

 

  • offre opportunità di aggregazione di impegno di crescita civile e morale;
  • offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
  • produce e gestisce corsi didattico-laboratoriali in varie discipline; visite guidate storico-artistiche;
  • organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni.

 

Art. 5 – Soci

  1. Il numero dei Soci è illimitato.
  2. All’Associazione possono aderire tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

  1. L’Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

 

  1. Socie Ordinarie: tutte coloro che sono state ospiti del “Marianum” e del “Mater Amabilis”; esse sono tenute al pagamento della quota annua decisa dall’Assemblea Ordinaria delle socie ed al rispetto del vigente Statuto e di eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo;

 

 

Le Socie Ordinarie si suddividono altresì in:

– Socie seniores

– Socie juniores

– Socie studenti

 

  1. Soci Onorari: tutti coloro che hanno avuto incarichi di Direttrice e Vicedirettrice dei Collegi Universitari, di assistenza spirituale o altre persone elette dall’Assemblea dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Possono essere nominati Soci onorari anche persone fisiche che non siano state ospiti del Collegio Marianum, come pure enti morali, che si siano distinti per benemerenza a favore dell’attività dell’Associazione. La proposta di nomina a socio onorario viene elaborata dal Consiglio Direttivo con adeguata motivazione.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di socie, hanno diritto di voto nelle deliberazioni sottoposte all’Assemblea. Il già menzionato regime è derogato per coloro che non siano stati ospiti del Collegio Marianum, i quali non possono concorrere alle candidature per gli organi sociali, né godono di diritto di voto in sede assembleare.

 

  1. Soci Amici: coloro (persone o enti) che contribuiranno all’attività dell’Associazione con erogazioni, donazioni e lasciti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

  1. Indipendentemente dalla loro qualifica, i Soci hanno ugualmente diritti e doveri, in conformità alla previsione di legge sulla disciplina uniforme del rapporto associativo e pertanto tutti i Soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6 – Ammissione del Socio

  1. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
  2. All’atto di favorevole delibera del Consiglio Direttivo il richiedente acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale.
  3. Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

 

Art 7 – Doveri dei Soci

  1. I Soci sono tenuti:

 

  • al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

 

Art. 8 – Cessazione dello stato di Socio

  1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  • per dimissioni volontarie;
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  • quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla stabilità della vita associativa;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

 

 

Art. 9 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:

 

  • l’Assemblea delle socie;
  • la Presidenza;
  • il Consiglio Direttivo
  • e, se nominato, il Revisore legale dei Conti;

 

Art. 10 – Assemblea

  1. L’Assemblea è costituita dalle Socie Ordinarie in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  2. L’Assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vice- Presidente, se eletta, o da altra persona scelta dalla maggioranza delle presenti.

 

Art. 11 – Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, o tutte le volte che il Consiglio ne ravvisi la necessità.
  2. Sono di competenza dell’Assemblea:

 

  • valutare le attività svolte e/o programmate dalle socie e/o dal Consiglio Direttivo e la loro coerenza con i fini dell’Associazione, programmare le attività da svolgere negli anni successivi ed affidare al Consiglio Direttivo il compito di attuarle;
  • eleggere ogni quattro anni la Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo e, eventualmente, il Revisore legale dei Conti;
  • procedere alla nomina delle Cariche Sociali;
  • approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
  • approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente Statuto;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
  • deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti.

 

Art. 12 – Funzionamento dell’assemblea

  1. I Soci sono convocati in assemblea mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, ove possibile, diretta a ciascun socio, oppure mediante avviso affisso nella sede, pubblicato sul giornale e sul sito web dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno un mese prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati; la relativa espressione del voto può avvenire, nei casi consentiti dalla legge, anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

  1. Le assemblee sono sempre valide in prima convocazione e possono deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti, sugli argomenti all’ordine del giorno.
  2. Tutte le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  3. L’assemblea può deliberare le modifiche al presente Statuto a maggioranza di due terzi dei Soci presenti.
  4. Hanno diritto di voto in assemblea, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta, tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.
  5. Il rinnovo delle cariche dell’Associazione avviene con votazione per liste dei candidati da compilarsi secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

In mancanza delle predette liste, l’Assemblea provvede con votazione su singoli candidati.

 

Art. 13 – La Presidenza

  1. La Presidente eletta è la legale rappresentante dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e cura l’esecuzione delle delibere adottate da questi due organi.
  2. La Presidenza potrà essere affiancata da un ufficio di Segreteria, come previsto dal Regolamento.
  3. L’Associazione ha come Presidente Onorario il Magnifico Rettore pro tempore dell’U.C.S.C.

 

Art. 14 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea, dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è composto da:

 

  1. La Presidente eletta dall’Assemblea;
  2. Sei socie elette dall’Assemblea;
  3. La Direttrice pro tempore del “Marianum” o persona da lei delegata;
  4. Un eventuale membro proposto dal Magnifico Rettore tra le docenti universitarie ex allieve del “Marianum”;

 

  1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri la Vicepresidente e la Tesoriera e decide la periodicità degli incontri. Nomina inoltre scegliendola anche al di fuori del Direttivo, la Direttrice del Foglio MEA, che sarà affiancata da una Redazione.

 

  1. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

 

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

 

Art. 15 – Compiti del Consiglio direttivo

  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

 

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
  • redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  • fissare le date delle Assemblee dei Soci da indire almeno una volta all’anno o qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
  • decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  • redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
  • adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di espulsione verso i Soci;
  • deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci;
  • favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.

 

  1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 

 

Art. 16 – Revisore legale dei conti

  1. Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha il compito di controllare la regolarità amministrativa e il rispetto della normativa vigente da parte dell’Associazione ed è tenuto ad esprimere tempestivamente al Consiglio Direttivo le proprie eventuali osservazioni in merito alla gestione, e a suggerire azioni di miglioramento.

 

Art. 17 – Patrimonio sociale

  1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

 

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi;
  • da eventuali fondi di riserva.

 

  1. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 18 – Rimborso delle quote

  1. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili né trasmissibili in nessun caso.

 

Art. 19 – Rendiconto economico

  1. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
  2. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile, o se necessario, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Art. 20 – Proventi delle attività

  1. L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
  2. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

 

 

Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, che nominerà, ove necessario, uno o più liquidatori determinandone i poteri.
  2. All’atto dello scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), avverrà, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge.

 

Art. 22 – Disposizioni finali

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.
  2. Per tutte le controversie deferite a qualsiasi titolo alla giurisdizione ordinaria, il Foro competente è quello di Milano.

 

 

Approvato dall’assemblea straordinaria del 14 maggio 2022